Condizioni Generali di Vendita
These General Conditions of Sale (in breve “CGV”) si applicano a tutti gli ordini conclusi fra Fornitore ed Acquirente e costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di vendita.
Con riferimento alle presenti Condizioni Generali di Vendita si intende per:
“Conferma d’Ordine”: il contratto concluso fra AS Mechanical Technology srl (in breve “Fornitore”) e il Cliente indicato nell’Ordine (congiuntamente le “Parti”);
“Documentazione Tecnica”: ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica messa a disposizione del Cliente al momento della consegna della merce;
“Beni” o “Prodotti”: i beni commerciali oggetto della vendita, indicati analiticamente nell'Offerta, including the technical data and use and maintenance manuals if foreseen.
Conclusione del contratto
1.1. L’obbligazione contrattuale si ritiene conclusa con la comunicazione della Conferma d’Ordine da parte di AS Mechanical Technology srl, contenente l’indicazione della ragione sociale del Cliente, della quantità, qualità, prezzo, scadenze di pagamento e termine di consegna.
Una copia di ogni ordine deve essere restituita in segno di accettazione, debitamente timbrata e sottoscritta. In ogni caso l'inizio dell'esecuzione dell'ordine da parte di AS Mechanical Technology srl implica l'accettazione integrale delle seguenti condizioni generali di acquisto.
1.2. Fino a che la Conferma d’Ordine non venga trasmessa, l’Offerta può essere revocata se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia sottoscritto l’accettazione.
Prezzi e Termini di pagamento
2.1. I prezzi sono indicati nella Conferma d’Ordine; l’imposta sul valore aggiunto sarà aggiunta all’aliquota applicabile in quel momento.
2.2. Se il Fornitore è anche responsabile dell’assemblaggio e se non diversamente concordato, l’Acquirente dovrà corrispondere il compenso concordato e gli eventuali costi accessori richiesti, per esempio per viaggi e trasporti e indennità di trasferta.
2.3. Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito dall’Acquirente con le modalità e nei tempi indicati nella Conferma dell’Ordine.
2.4. I pagamenti si considereranno effettuati dall’Acquirente solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente della AS Mechanical Technology srl.
2.5. Il pagamento dovrà essere effettuato dall’Acquirente in Euro ovvero nella valuta pattuita nell’ordine.
Riserva di proprietà
3.1. Nel caso in cui l’Acquirente non riesca a saldare, in tutto o in parte, il prezzo convenuto, o violi in altro modo i propri obblighi, il Fornitore avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto e riprendere i Prodotti trattenuti e L’acquirente è tenuto a restituirli. In questo caso gli acconti pagati alla AS Mechanical Technology srl resteranno alla stessa acquisite a titolo di indennità e come risarcimento dei danni.
Consegna e Termini
4.1. Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei beni ordinati, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce, ha luogo EXW (Ex Works) dalla sede AS Mechanical Technology srl.
4.2. I termini e programmi di consegna dell’Ordine sono meramente indicativi, salvo diverso accordo scritto fra le parti, e potranno subire proroghe per cause di Forza Maggiore/caso fortuito o per la modifica dell’Ordine richiesta dal Cliente.
Garanzia
5.1. AS Mechanical Technology srl garantisce il buon funzionamento dei beni venduti per il periodo di 12 mesi dalla consegna.
5.2. II Cliente deve denunciare i difetti riscontrati entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, indicando i vizi riscontrati.
5.3. Non sono coperti da garanzia tutte le parti che dovessero presentare difetti a causa di negligenza o trascuratezza nell’uso o di mancata/inesatta osservanza delle istruzioni contenute nel Manuale di uso e manutenzione consegnato al Cliente al momento della vendita. Sono altresì esclusi dalla garanzia i beni venduti, per la cui installazione e manutenzione sia intervenuto personale non autorizzato.
5.4. Al regolare ricevimento della denuncia di vizio e/o difetto della macchina ex art. 8.2., AS Mechanical Technology srl provvederà a rimediare lo stesso, mediante riparazione o sostituzione dei Beni difettosi.
5.5. In caso di ritardo nei pagamenti o di insolvenza anche parziale dell’acquirente il Venditore è esonerato dall’obbligo di garanzia e di intervento per riparazioni.
5.6. II Cliente si obbliga a mettere a disposizione di AS Mechanical Technology srl i Particolari difettosi o non conformi che vengono sostituiti e che rimangono di proprietà del Venditore.
5.7. La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge o convenzionale.
Limitazione di responsabilità
6.1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente paragrafo, la responsabilità complessiva riferibile al contratto di vendita, se provata in forza di inadempimento o di violazione del contratto, torto (compreso negligenza), indennità, risarcimento per Prodotto difettoso o altro, non potrà superare il 100% del prezzo di vendita.
6.2. In ogni caso la responsabilità di AS Mechanical Technology srl è esclusivamente limitata ai propri Prodotti e solo nella misura stabilita nel presente paragrafo.
6.3. AS Mechanical Technology srl non ha alcuna responsabilità per qualsiasi prodotto anche accessorio e collegato a quello a marchio AS Mechanical Technology srl, fabbricato da terze parti e fornito all’Acquirente, il quale potrà esercitare ogni diritto soltanto contro il terzo.
Obblighi dell'Acquirente
7.1. L’Acquirente si impegna a rispettare tutte le leggi, norme, regolamenti e normative applicabili alle sue attività ai sensi del presente accordo, compreso le norme applicabili sul commercio estero, le restrizioni sul controllo delle esportazioni o regole simili.
Cessione del contratto
8.1. Il Contratto non è cedibile da parte del Cliente a terzi, neppure parzialmente, salvo espresso consenso scritto di AS Mechanical Technology srl.
Forza Maggiore
9.1. AS Mechanical Technology srl è esonerata da qualsiasi responsabilità contrattuale se prova che l’inadempimento sia dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo (“Forza Maggiore”) e che non era ragionevolmente tenuta a prevedere come a mero titolo di esempio: incendio, alluvione, tornado, terremoto, uragano, fulmini, azioni del governo, attuali o atti di guerra minacciati, atti di terrorismo, disordini civili o insurrezioni, sabotaggio, carenza di manodopera, richiesta di embargo e ritardi nelle consegne da parte di sub-fornitori.
9.2. La parte inadempiente deve dare all’altra parte avviso dell’impedimento e degli effetti di quest’ultimo sulla sua capacità di adempiere al contratto.
Clausola di salvaguardia
10.1. Se per qualsiasi ragione un tribunale di giurisdizione competente dovesse dichiarare che una disposizione delle presenti CGV sia invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà applicata nella misura massima consentita per realizzare l’intento delle parti, e rimarrà valida ed efficace ogni altra clausola del presente Accordo.
Risoluzione del contratto o della Conferma d'Ordine
11.1. AS Mechanical Technology srl avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo o qualsiasi Conferma d’Ordine sottoscritta, previa notifica scritta all’altra parte: (a) in caso di insolvenza dell’altra parte o (b) in caso di violazione delle presenti condizioni o di quanto previsto nella Conferma d’Ordine, salvo che l’altra parte non ponga rimedio entro il trenta (30) giorni dalla notifica per iscritto di tale violazione.
Discrepanze linguistiche
12.1. Le Condizioni Generali di Vendita vengono redatte in più versioni linguistiche che sono ugualmente autentiche (art. 4.7. Principi Unidroit).
12.2. In caso di discrepanza tra le versioni, si darà preferenza all’interpretazione secondo la versione redatta in lingua italiana, trattandosi di quella in cui il contratto è stato originariamente redatto.
Foro competente e legge applicabile
13.1. Il presente contratto è disciplinato in via esclusiva dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (art. 6 CISG).
13.2. Ogni controversia relativa alla conclusione, esecuzione ed interpretazione della fornitura sarà
attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale di Modena (Italia).